Montemiletto, problema rifiuti ingombranti.

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Il proliferare di azioni incivili, connesse all’abbandono indiscriminato di materassi nel territorio di Montemiletto, mi ha fatto riflettere circa le cause che potrebbero aver contribuito ad incrementare tale esecrabile fenomeno, motivazioni che in ogni caso, indipendentemente dalla loro reale natura, non giustificano siffatti comportamenti.

Mentre cercavo di acquisire le notizie necessarie per inquadrare il problema mi sono imbattuto in alcuni provvedimenti emessi dalla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel nostro comune, disposizioni certamente estranee agli accadimenti sopra citati ma innegabilmente connesse alla tematica dello smaltimento dei materassi, questione, quella dei provvedimenti, verosimilmente estendibile anche ad altri comuni serviti dalla stessa società.

Premetto che il comune di Montemiletto, nel 2015 ha approvato la proposta di Piano Industriale avanzata dalla società nella quale è previsto il ritiro degli ingombranti e dai quali non sono stati esclusi i materassi.

A giugno del 2019, tale società, con una nota parecchio “singolare” (prot. N° 4085 del 18/06/2019) ha comunicato al nostro Comune, allo STIR di Avellino, al CDR di Avellino, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra e Summonte, che i materassi non potevano essere più classificati come rifiuti ingombranti Codice CER 200307, ma venivano identificati con il Codice CER 200111 (materiale tessile) indicando anche un costo per il ritiro e lo smaltimento pari a euro 400 a tonnellata oltre IVA, senza però fornire una più specifica informazione al riguardo, ragguaglio che invece si rendeva più che necessario dato che il codice CER 200111 appartiene al rifiuto inteso come “materiale tessile”.

Il comune di Montemiletto ha contestato tale informativa ma di contro la società (prot.n° 4636 del 09/07/2019) liquidava in modo sommario le perplessità espresse dall’Ente limitandosi a contro dedurre in modo alquanto generico la delicata questione: in altri termini gli impianti di smaltimento non accettano i materassi come rifiuti ingombranti (Codice CER 200307) ma vengono classificati con il  Codice CER 200111.

 

La prima considerazione da fare riguarda una circostanza tutt’altro che marginale e cioè che a determinare il codice CER del rifiuto deve essere il “produttore” e non certamente l’impianto, concetto per’altro ribadito da una sentenza (Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 47870 del 22 dicembre 2011), nella quale è stato evidenziato che l’attribuzione del codice CER va effettuata secondo la logica della corrispondenza fra codice e prodotti, e non secondo le caratteristiche dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti.

 

La seconda riflessione non è meno rilevante e riguarda la possibilità o meno di poter classificare i materassi come materiale tessile; sul punto mi pare di aver capito che tale involucro, non essendo interamente costituito di fibre tessili, anzi molto spesso la componente tessile è limitata alla sola copertura, mentre nel suo interno possono essere presenti anche molle metalliche e imbottiture di vario genere, motivo per cui gli stessi non dovrebbero rientrare tra i rifiuti tessili.

 

Dirimente per la risoluzione del dubbio circa la loro classificazione potrebbe essere una recente sentenza (Cass. Pen., Sez. III,  n. 11929 del 13/3/2017) nella quale è stato rappresentato che i materassi in oggetto (rientranti invece tra i rifiuti ingombranti con codice CER 200307), che propriamente tessile non poteva evidentemente considerarsi contenendo anche componenti ferrose come le molle nonché poliuretano espanso.

Sicuro che la società in questione saprà fornire i dovuti chiarimenti in piena serenità, mi è parso tuttavia opportuno informare di tale spiacevole inconveniente gli  Uffici comunali e i vertici dell’ATO rifiuti di Avellino.

Colgo infine l’occasione per chiedere pubblicamente ai  Sindaci irpini e alla Provincia di  Avellino di intervenire sulla questione richiedendo delle spiegazioni più puntuali alla società al fine di assicurarsi che la gestione del servizio dei rifiuti venga effettuato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e sostenibilità ambientale, principi sicuramente ben attuati dalla società e che nessuno vuole mettere in dubbio, ma dando anche la giusta evidenza alle clausole previste nei singoli Piani industriali.

 

Il Consigliere comunale di Montemiletto Simone D’Anna

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