Infortunio sul lavoro, la revisione per aggravamento.

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a cura dell’Avv. Alfonso Angrisani  Segreteria Nazionale Fisapi – responsabile nazionale conciliazione sindacale e bilateralità

Tanti sono i lavoratori in Italia , che durante la propria vita lavorativa hanno subito  un infortunio sul lavoro , molti dei quali ,  ignorano che possono  formulare all’Inail una richiesta di aggravamento  entro dieci anni dalla data del sinistro.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs 23 Febbraio 2000  n°38   “”Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″   il lavoratore sinistrato   potrà richiedere all’Inail l’adeguamento dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione ( deve essere chiesta una sola volta ) precisando altresì che altre revisioni possono essere richieste esclusivamente ai fini di ottenere il riconoscimento della rendita .

Rimanendo in tema di  un riconoscimento di una rendita ,  il procedimento  per la richiesta di aggravamento  può essere richiesta non prima di un anno dalla data dell’infortunio, e non prima di 6 mesi dalla cessazione della temporanea; le successive revisioni possono essere richieste a distanza di almeno un anno dalla precedente.  dopo il primo quadriennio, sono possibili 2 sole ulteriori revisioni: l’una al settimo e, l’ultima, al decimo anno,  suddetta  richiesta può essere effettuata  per un massimo di sei volte .

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inail,it oppure contattare il numero verde 803164.

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