Microcredito con accesso al Fondo di garanzia P.M.I., pubblicato il decreto ministeriale.

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impresa(daCampaniaEuropa.it)

Con decreto 18 marzo 2015 il Mi.S.E. ha definitivamente attivato la sezione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. rivolto alla microimprenditorialità e favorire l’accesso delle imprese al microcredito. Si tratta di un capitolo speciale del Fondo di Garanzia dotato di risorse annue minime pari ad € 30.000.000.

Grazie a queste risorse persone fisiche, società di persone, S.r.l. semplificate, associazioni e cooperative potranno contare nella erogazione di micro finanziamenti, da parte di istituti di credito, accompagnati da una particolare garanzia pubblica a copertura del capitale e degli interessi, sia convenzionali che di mora. Finanziamenti da destinare all’avvio ovvero all’esercizio di attività di lavoro autonomo o microimpresa.

L’introduzione di un capitolo speciale del Fondo di Garanzia per le P.M.I. segue la riforma della normativa bancaria in tema di microcredito.
Il nuovo articolo 111 della legge bancaria, infatti, consente l’erogazione di finanziamenti, da parte di istituti di credito, fino ad € 25.000, da destinare alla nascita ovvero allo sviluppo di iniziative imprenditoriali ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche;
  • società di persone;
  • S.r.l. semplificate;
  • associazioni;
  • cooperative.
Casi di esclusione

Non possono beneficiare del microcredito:

  • lavoratori autonomi ed imprese titolari di partita i.v.a. da oltre 5 anni;
  • lavoratori autonomi ed imprese individuali che impiegano più di 5 unità lavorative;
  • società di persone, S.r.l. semplificate, cooperative che impiegano dipendenti in numero superiore a 10 unità;
  • imprese che, alla richiesta del finanziamento, siano già sottoposte a procedure concorsuali.
Investimenti ammissibili

La concessione di finanziamenti sotto forma di microcredito può essere finalizzata:

  • all’acquisto di beni strumentali, materie prime, stock di merci da destinare alla vendita;
  • acquisto di servizi specialistici strumentali allo svolgimento dell’attività, pagamento di canoni di leasing e polizze assicurative;
  • al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti;
  • pagamento di attività formative per lavoratori autonomi, imprenditori, dipendenti.

I piani di investimento devono prevedere, per tutta la durata del periodo di rimborso del finanziamento, la fruizione di almeno due dei seguenti servizi:

  • supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto;
  • attività di formazione sulle tecniche di contabilità ed amministrazione aziendale;
  • attività formative sull’uso di tecnologie avanzate legate all’incremento della produttività aziendale;
  • supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali ed amministrativi.

Detti servizi possono essere erogati direttamente dall’istituto che eroga il finanziamento oppure da parte di soggetti specializzati che siano contrattualmente legati al primo.

Ammontare e caratteristiche dei finanziamenti

In linea di principio i finanziamenti in forma di microcredito non possono eccedere l’importo complessivo di € 25.000 per singolo beneficiario.
A particolari condizioni un singolo soggetto può beneficiare di più finanziamenti in forma di microcredito: occorre, tuttavia, che la somma del debito relativo al finanziamento precedente e l’ammontare del nuovo finanziamento non ecceda l’importo complessivo di € 25.000.

Ogni singolo finanziamento può durare per un massimo di 7 anni. Il piano di ammortamento può prevedere al massimo il pagamento di rate trimestrali. I tassi di interesse sono negoziati dall’istituto di credito erogatore.

In ogni caso non sono assimilati alle operazioni di microcredito:

la concessione di crediti di firma;
i finanziamenti che prevedono cessioni del quinto di stipendi, pensioni e simili.

Per il credito cooperativo microcredito fino a € 75.000

Per i soci di operatori di finanza mutualistica e sociale, in deroga a quanto precede, il microcredito può raggiungere l’importo di € 75.000 di durata decennale.

L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI

Sebbene il nuovo articolo 111 della legge bancaria vieti agli istituti di credito di richiedere garanzie reali (pegni, ipoteche) per l’erogazione dei micro finanziamenti, il provvedimento del 24 dicembre 2014 permette di agevolare gli interessati nell’accesso al microcredito.
I micro finanziamenti, infatti, possono essere accompagnati dalle garanzie previste dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. nelle forme della garanzia diretta.
La garanzia diretta del Fondo può coprire fino all’80% del finanziamento erogato, comprensivo di capitale ed interessi, sia corrispettivi che moratori.

Il microcredito può beneficiare anche della controgaranzia del Fondo, ad ulteriore copertura della garanzia che il beneficiario del finanziamento può ottenere da un Confidi. In tal caso la controgaranzia del Fondo è concessa nella misura dell’80% del capitale e degli interessi garantiti dal Confidi.

La prenotazione della garanzia

Il decreto 18 marzo 2015 ha poi previsto, per i beneficiari finali la facoltà di richiedere direttamente al Fondo, prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un istituto di credito, prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti.
La richiesta di prenotazione può essere presentata solo telematicamente accedendo all’apposita sezione del sito www.fondidigaranzia.it dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

In ogni caso la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito.

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