Stadio Partenio, il Comune porta l’Avellino in Tribunale.

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Il comune di Avellino si costituisce in giudizio per il recupero dei canoni non pagati dall’Us Avellino 1912 al’Amministrazione Comunale. € 796.410,88 I.V.A. inclusa il debito che il comune dichiara di dover percepire dalla società calcistica per canoni non pagati dal 2009 ad oggi (ultima verifica 11 novembre 2016).

L’Ufficio Lavori Pubblici ha chiesto all’Ente di procedere attraverso la costituzione in giudizio.

Dal canto suo, l’US Avellino 1912 dichiara di essere essa stessa creditrice nei confronti del Comune per un importo di oltre un milione di euro per lavori già svolti alla struttura sportiva.

Qui sotto la delibera del Comune.

Con delibera commissariale n. 210 del 12/06/2013 avente ad oggetto “A.S. Avellino 1912 s.r.l. – Linee guida convenzione”, veniva, tra l’altro, deliberato di dare mandato agli uffici comunali di predisporre l’eventuale convenzione di affidamento all’A.S. Avellino 1912 s.r.l. dello stadio Partenio – A. Lombardi alle seguenti condizioni:
1) preventivo pagamento, da parte della Società A.S. Avellino 1912 s.r.l., del debito pregresso, ammontante a complessivi € 354.537,26 comprensivo di I.V.A. e salvo conguaglio per eventuali lavorazioni effettuate dalla stessa società, in corso di verifica da parte degli uffici comunali;

2) la convenzione avrà durata di anni otto con decorrenza dalla stagione calcistica 2013/2014;

3) il canone annuo resta confermato in € 93.644,40 oltre I.V.A.;

4) i lavori da eseguire sono quelli di cui al progetto sottoposto alla Commissione Pubblici Spettacoli, qualora approvato;

5) i lavori di cui al progetto approvato devono, comunque, essere, preventivamente, autorizzati dal Settore GOP di questo Comune; lo stesso GOP svolge l’alta sorveglianza, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il rispetto dei tempi di realizzazione così come da cronogramma allegato allo stesso progetto;

6) di autorizzare l’A.S Avellino 1912 s.r.l. a eseguire anche i lavori a carico del Comune di Avellino il cui importo deve essere quantificato dal Dirigente del G.O.P. tenendo conto anche delle economie realizzabili, di norma, a seguito di regolare gara di appalto e prevedendo la possibilità di scomputare tali costi con i canoni annui, fino alla concorrenza dell’intero importo anticipato;

7) di consentire agli uffici competenti l’inserimento, in convenzione, di ulteriori clausole a garanzia del rapporto tra le parti.

− che, successivamente, in data 20/06/2013 veniva stipulata convenzione tra il Comune di Avellino e l’A.S. Avellino 1912 s.r.l. per l’utilizzo dello Stadio Partenio – A. Lombardi avente la durata di anni otto con decorrenza dalla stagione calcistica 2013/2014; 

− che con nota n. 34773 dell’11/07/2013 il Settore LL.PP., in risposta alla richiesta del Settore Patrimonio prot. n. 32623/2013, quantificava in € 159.910,61 I.V.A. esclusa l’importo dei lavori a carico del Comune;

− che con nota del 26/03/2014 l’A.S. Avellino comunicava l’impellente necessità di provvedere a fine campionato al rifacimento totale del drenaggio del campo di gioco, a seguito del sopralluogo effettuato da tecnici della Lega Serie B;

− che, con successiva nota del 26/06/2014, stante l’esiguità dei tempi concessi dalla Lega, l’A.S. Avellino comunicava che avrebbe provveduto direttamente ai lavori di cui innanzi, comunicando che l’intervento assommava ad € 160.000,00 I.V.A. esclusa;

− che con nota del 22/07/2014 l’A.S. Avellino tramite il proprio tecnico certificava la conformità delle opere realizzate a quelle indicate nella nota del 26/06/2014 e le collaudava;

− che con nota del maggio 2015, acquisita al prot. n. 27222 del 26/05/2015, l’A.S. Avellino trasmetteva quattro progetti relativi a diversi settori dello stadio Partenio per un parere di congruità tecnica dei costi di intervento;

− che il Settore Lavori Pubblici, con nota prot. n. 37048 del 15/07/2015, inviava al Sindaco del Comune di Avellino il parere di congruità tecnica in relazione ai suddetti progetti presentati dall’A.S. Avellino, come di seguito riportato:

a) Ripristino cls. ammalorato: € 260.695,51 I.V.A. esclusa;

b) Riqualificazione tribuna Montevergine: € 267.470,03 I.V.A. esclusa;

c) Apertura curva nord: € 128.915,71 I.V.A. esclusa;

− che il Sindaco, in pari data, con nota prot. 37073 trasmetteva il succitato parere al Presidente dell’A.S
Avellino 1912 s.r.l.;

− che con nota del 11/11/2015 prot. n. 64164 il Settore LL.PP. rideterminava, in base ai criteri adottati e
riportati nella nota prot. n. 37048 del 15/07/2015, in € 184.064,11 I.V.A. esclusa l’importo dei lavori
effettuati nel 2013 dall’A.S. Avellino e da addebitarsi al Comune;

− che con nota del 15/09/2015 è stato comunicato che la Società A.S. Avellino 1912 s.r.l. a far data dal 15/06/2015 ha cambiato denominazione sociale in U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Considerato
− che il debito dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l., per canoni non corrisposti dalla stagione calcistica
2009/2010 a quella del 2016/2017, ammonta a € 796.410,88 I.V.A. inclusa;

− che con nota prot. 75308 del 11/11/2016 lo scrivente Settore ha diffidato l’U.S. Avellino a versare la somma di cui innanzi;

− che con nota prot. 84646 del 14/12/2016, a seguito di riunione tenutasi presso l’ufficio dello scrivente
alla presenza degli assessori ai lavori pubblici e patrimonio, nonché dei dirigenti e funzionari dei Settori Patrimonio e Lavori Pubblici, dei rappresentanti dell’Ufficio legale del Comune e dei rappresentanti amministrativi, tecnici e legali della società U.S. Avellino, inerente alla vicenda dei canoni insoluti e ai lavori effettuati dalla società calcistica si era stabilito che tecnici del Settore Lavori Pubblici, unitamente ai tecnici della società sportiva, avrebbero provveduto alla verifica dei lavori di manutenzione straordinaria e alla loro quantificazione;

che con nota prot. 1526 del 11/01/2017 lo scrivente Settore nel rappresentare la mancanza di sviluppi
sulla verifica dei lavori rappresentava la necessità di costituirsi in giudizio al fine del recupero dei canoni non corrisposti.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000, art. 107.

Ritenuto di doversi costituire in giudizio per la tutela degli interessi dell’Ente.

Alla stregua dell’istruttoria compita dal Responsabile del Procedimento presso il quale sono conservati tutti gli atti in premessa indicati

DETERMINA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di proporre, per i motivi espressi in premessa, la costituzione nel giudizio di cui sopra, svolgendo nei
confronti dell’ Ente ogni opportuna difesa e domanda;

3) di rimettere al Dirigente del Settore Avvocatura ogni determinazione di competenza anche istruttoria
ai fini del rilascio del mandato difensivo sindacale al legale che dovrà assumere la rappresentanza e
difesa in giudizio dell’Ente

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