La cessione del quinto è una forma di prestito particolare, regolata dal DPR 180 del 1950 che consente, infatti, di ottenere un finanziamento pari ad un quinto del proprio stipendio o della propria pensione. E’ un prestito in cui l’unica forma di garanzia richiesta dalle banche o dagli intermediari è quella reddituale.
Negli ultimi 10 anni, le banche e le finanziarie hanno fatto stipulare ai propri clienti, contratti di cessione del quinto o delega di pagamento, contenenti clausole vessatorie in ordine, soprattutto, alla mancata restituzione, in caso di estinzione anticipata, delle quote non maturate di commissioni, oneri e premi assicurativi.
Ragione per cui, quasi la totalità di questi contratti di cessione del quinto sono “irregolari”, ecco perché i cittadini interessati potrebbero avere diritto a un rimborso.
Forse non tutti sanno che se si estingue anticipatamente (cd. rinnovo) un finanziamento con trattenuta del quinto dello stipendio, della retribuzione o della pensione (cessione del quinto o delega), il consumatore-mutuatario, cioè, colui che ha acceso il prestito, ha diritto alla restituzione da parte della banca mutuante e/o dell’intermediario finanziario di una parte delle commissioni bancarie, delle commissioni finanziarie e/o di intermediazione e dei costi assicurativi previsti nel contratto e pagati per intero.
A questo proposito l’Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Avellino, con il proprio ufficio legale, intende tutelare tali cittadini con azione giudiziaria ordinaria o attraverso un ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, presso la propria sede in Via F. Tedesco n. 526 ad Avellino o telefonando ai nn. 0825627000 o 3495385698.