Mediazione civile: consigli dell l’U.E. agli stati aderenti.

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La Commissione europea ha preso in esame parte di  quanto esposto, dal presidente Pecoraro dell’A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione dal 1995),   nella petizione presentata all’inizio di quest’anno unitamente a tante altre comunicazioni in materia di mediazione e sistemi di A.D.R. (Alternative Dispute resolutioni) .

Le conclusioni a cui è pervenuta  la Commissione nella relazione  al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e Sociale europeo, sull’applicazione della direttiva 2008/52CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Molti di questi suggerimenti, sono stati inviati anche al ministro di Giustizia Orlando e ai suoi più stretti collaboratori. La Commissione, pur riconoscendo che “in questo stadio non è necessario modificare la direttiva” fa presente che ” la sua applicazione può essere ulteriormente migliorata”.

ANPAR_GALLERIA“Gli Stati membri dovrebbero, ove necessario e opportuno, adoperarsi maggiormente per promuovere e incoraggiare l’uso della mediazione attraverso i diversi mezzi e meccanismi previsti nella direttiva ed esaminati nella presente relazione. In particolare, occorrerebbero ulteriori sforzi a livello nazionale per aumentare il numero di controversie per la cui risoluzione le autorità giurisdizionali invitano le parti a ricorrere alla mediazione. Esempi di migliori prassi al riguardo sono: l’obbligo per le parti di indicare nelle domande presentate agli organi giurisdizionali se la mediazione è stata tentata; in particolare in materia di diritto di famiglia, la partecipazione a sessioni informative obbligatorie nel quadro di un procedimento giudiziario e l’obbligo per l’organo giurisdizionale di considerare la mediazione in ogni fase del procedimento giudiziario; gli incentivi finanziari che rendono la mediazione economicamente più attrattiva rispetto al procedimento giudiziario; la possibilità di rendere esecutivo l’accordo di mediazione senza richiedere necessariamente il consenso di tutte le parti dell’accordo”.

Nella relazione, si parla anche di possibili allargamento della mediazione ad altri diritti disponibili, per esempio quelli relativi alla famiglia. Le regole, per l’applicazione dei sistemi extragiudiziali, conclude Pecoraro, non possono essere regolamentati da soggetti che hanno tutto l’interesse a far applicare regole diverse da quelle previste dall’U.E. come per esempio, la gratuità della prestazione.

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